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Debiti condominiali in caso di vendita dell'appartamento

  • Immagine del redattore: Luca Nali
    Luca Nali
  • 14 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Una delle tante cose da tenere sempre in considerazione quando si decide di acquistare un appartamento in condominio, è quella relativa agli oneri condominiali.

In base all'Art. 63 del c.c. chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.



Pertanto l'acquirente potrà essere passibile della diffida e del successivo decreto ingiuntivo, almeno per quanto riguarda gli arretrati relativi all’annualità in corso e a quella anteriore. Per annualità si fa riferimento al periodo dell'esercizio della gestione condominiale che non è detto che coincida con l'anno solare (1°Gennaio – 31 Dicembre).

Questo è valido per tutte le spese di ordinaria amministrazione mentre per quanto riguarda le spese straordinarie come ripristino facciata , innovazioni o altro bisogna tenere in considerazione due fattori:

  • la data dell'atto notarile;

  • la data dell'assemblea d'approvazione delle spese straordinarie.

Per tutte le spese decise e deliberate dopo l’atto di vendita, risponde l’acquirente, ossia il nuovo proprietario; ciò vale anche se, in precedenza, si erano tenute una serie di riunioni di condominio volte a discutere il problema, ma senza ancora alcun impegno di spesa, mentre per le spese decise prima del rogito risponde sempre e solo il vecchio proprietario, ossia il venditore.

Per tale motivo, è sempre opportuno che chi intenda acquistare un appartamento in un condominio si accerti che il venditore sia in regola con i pagamenti delle spese condominiali, poiché diversamente può essere chiamato dall’amministratore al pagamento delle stesse, nella misura vista sopra.


L'acquirente dovrebbe agire in questo modo:

  1. Prima di firmare l’atto di vendita o il compromesso, l’acquirente chiede al venditore di farsi rilasciare dall’amministratore di condominio una certificazione in cui questi dichiara che non vi sono arretrati da corrispondere. Tale documento non può essere richiesto direttamente dal futuro acquirente per ragioni di privacy;

Se il nuovo proprietario non era a conoscenza di questa modalità per tutelarsi e ha acquistato senza effettuare i dovuti controlli purtroppo sarà costretto a saldare lui i debiti lasciati sull'immobile acquistato.

 
 
 

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