Le assemblee condominiali
- saveriolorenzo
- 25 nov 2020
- Tempo di lettura: 2 min

L'argomento trattato oggi è l'assemblea condominiale. Difficile svolgerla in questo periodo ma, come abbiamo già scritto in un post precedente, cerchiamo di svolgerle da remoto, in modo che i nostri condomini, e anche noi, corriamo meno rischi possibili. L'articolo di oggi però non verte su questo: descriveremo oggi una distinzione tra le tipologie di assemblee condominiali. Partiamo da un presupposto: l'amministratore ha l'obbligo di convocare almeno un'assemblea ogni anno, in modo che vengano presentati e approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con i relativi riparti, e che si ridiscuta la conferma o meno dello stesso amministratore. Si tratta dell'assemblea ordinaria.
L'assemblea ordinaria
Come abbiamo scritto qualche riga sopra, nell'assemblea ordinaria si discute sicuramente di bilancio consuntivo, riguardante le spese sostenute nell'anno precedente e la loro ripartizione tra i condomini, e di bilancio preventivo, in cui si fa una previsione delle spese dell'anno in corso. Naturalmente il fatto che l'assemblea sia ordinaria non impedisce di inserire nell'ordine del giorno anche punti cosiddetti "straordinari", come ad esempio la discussione in merito al cambio della ditta che si occupa della pulizia del condominio, o anche la presentazione di preventivi.
L'assemblea straordinaria
Naturalmente, stante il vincolo di convocare un'assemblea all'anno, nulla impedisce all'amministratore di convocarne altre, nel caso in cui fosse necessario approvare lavori urgenti, o semplicemente se l'amministratore lo ritenesse necessario per la risoluzione di problemi condominiali. Si parla in questo caso di assemblea straordinaria, e non vi sono limiti di convocazione durante l'anno.
L'assemblea richiesta dai condomini
In ultimo vedremo una tipologia di assemblea piuttosto comune: l'assemblea richiesta dai condomini. Essa può essere ordinaria, nel caso in cui i condomini non siano stati convocati nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio e stiano in questo modo sollecitando l'amministratore allo svolgimento del proprio dovere, oppure straordinaria, nel caso in cui i condomini ritengano opportuna la discussione di problemi di natura condominiale. I condomini, per avere un'assemblea da loro richiesta, dovranno presentare all'amministratore, tramite raccomandata o invio di una PEC, richiesta al riguardo, indicando nella richiesta i punti all'ordine del giorno che vorranno discutere. Tale richiesta dovrà essere effettuata da almeno due condomini che rappresentino almeno 1/6 dei millesimi. Ricevuta tale richiesta l'amministratore dovrà entro dieci giorni convocare l'assemblea come da richiesta; si parla di convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre l'assemblea si potrà svolgere anche successivamente.
Se l'amministratore non dovesse ottemperare alla richiesta nei termini stabiliti, i condomini potranno riunirsi in autonomia per deliberare su quanto richiesto. Infatti nell'assemblea condominiale (è strano ma è così) non è obbligatoria la presenza dell'amministratore, al quale poi verranno semplicemente trasmesse le delibere.
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